Art. 48 — Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante
Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64-e 1964-65 e' annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.5d
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1965, n. 874
5dLa L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."
Testo vigente dal 29 luglio 1965
