Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 17 — Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessita' dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti. La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente. La ripartizione delle somme e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art17 · fonte su Normattiva