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Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e' equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143. Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1968.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1320~artunico · fonte del testo