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Gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano vengono collocati in apposite graduatorie formate ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nonche' ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, se hanno conseguito l'abilitazione valida per l'insegnamento in tali scuole in sessioni di esami indette rispettivamente fino al 1 ottobre 1965 e non oltre il 30 gennaio 1969.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-07;748~art2 · fonte su Normattiva