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All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio puo' stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari".

Testo in vigore dal 17 novembre 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1246~art3 · fonte del testo