Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio puo' stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari".
Testo in vigore dal 17 novembre 1965 al 16 dicembre 2010
