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All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 novembre 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1246~art7 · fonte del testo