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Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia, stenografia e di operatori di meccanografia e fotoriproduzione. Un quinto dei posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e' conferito alla qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia ed una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso. I dattilografi di 1ª e 2ª classe partecipano insieme con gli archivisti e gli applicati agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista. Gli archivisti gli applicati e gli applicati aggiunti della carriera esecutiva e del corrispondente ruolo aggiunto, che nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato prevalentemente le mansioni di dattilografia, continueranno ad esercitare tali mansioni. I posti che, dopo l'applicazione degli articoli 7 ed 8 resteranno vacanti nelle qualifiche iniziali del ruolo della, carriera esecutiva, saranno conferiti, per intero al personale inquadrato nel ruolo aggiunto.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-07;1541~art7 · fonte del testo