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All'onere di lire 22.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sara' provveduto mediante riduzione di un pari importo sui capitoli numeri 28, 41 e 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per il medesimo esercizio, per il rispettivo ammontare di lire 4.500.000, di lire 9.500.000 e di lire 8.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
