Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' aggiunto il seguente articolo 17-bis. "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16,17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro: Ragionerie regionali dello Stato; Ragionerie provinciali dello Stato; Ragioneria, presso il Magistrato per il Po. Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche".

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art1 · fonte su Normattiva