Art. 14 — Ragioneria centrale
Presso il Ministero e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unita', cosi' distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla stesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le gradutorie dei concorsi in atto e di quelli gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8 comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 e' conferito in aggiunta alle disponibilita' messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilita' accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Testo vigente dal 11 maggio 1989
