Gli impiegati del ruolo della, carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di dattilografia e di stenografia. Nei concorsi per esame di ammissione ai ruoli predetti, due declini dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonche' una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nel bando di concorso.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art12 · fonte su Normattiva