Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformita' dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art14 · fonte su Normattiva