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L'indennita' di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa con le modalita' ivi previste - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge - al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi centrali e periferici dipendenti dalla. Ragioneria generale dello Stato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 25 novembre 1973
