Il personale salariato di cui all'articolo 64 della, legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, e' collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1037, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni. Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, pio essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere. Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX e' riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'articolo 29, prescindendo dal limite di eta' ma in possesso del prescritto titolo di studio. Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art30 · fonte su Normattiva