I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'articolo 8 del citato testo unico le attivita' e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art28 · fonte su Normattiva