Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
- Art. 1 — Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
- Art. 2 — Armi e munizioni comuni da sparo
- Art. 3 — Alterazione di armi
- Art. 4 — Porto di armi od oggetti atti ad offendere
- Art. 4-bis — Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio
- Art. 4-ter — (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)
- Art. 4-quater — Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere
- Art. 5 — Limiti alle registrazioni Divieto di strumenti trasformabili in armi
- Art. 5-bis
- Art. 6 — Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
- Art. 7 — Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
- Art. 8 — Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi
- Art. 9 — Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi
- Art. 10 — Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo
- Art. 11 — Marcatura delle armi comuni da sparo
- Art. 11-bis — Tracciabilità delle armi e delle munizioni
- Art. 12 — Importazione definitiva di armi comuni da sparo
- Art. 13 — Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo
- Art. 13-bis — Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
- Art. 14 — Armi inidonee e non catalogate
- Art. 15 — Importazione temporanea di armi comuni da sparo
- Art. 16 — Esportazione di armi
- Art. 17 — Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza
- Art. 18 — Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi
- Art. 19 — Trasporto di parti di armi
- Art. 20 — Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
- Art. 20-bis — (Omessa custodia di armi). Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso: a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni
- Art. 21 — Distrazione o sottrazione di armi
- Art. 22 — Locazione e comodato di armi
- Art. 23 — Armi clandestine
- Art. 24 — Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
- Art. 25 — Registro delle operazioni giornaliere
- Art. 26 — Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
- Art. 27 — Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi
- Art. 28 — Responsabilità nell'impiego di esplosivi
- Art. 29 — Distrazione o sottrazione di esplosivi
- Art. 30 — Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato
- Art. 31 — Vigilanza sulle attività di tiro a segno
- Art. 32 — Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
- Art. 33 — Aste pubbliche
- Art. 34 — Sanzioni penali
- Art. 35 — Giudizio direttissimo
- Art. 36 — Sanatorie
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40