Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art29 · fonte su Normattiva