All'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente comma: "Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".

Testo vigente dal 16 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;436~art1 · fonte su Normattiva