Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 261/2009

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. Innanzitutto, il rimettente ha prospettato profili della questione tra loro alternativi e con motivazione contraddittorie, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della questione sotto un profilo implicherebbe il rigetto dall'altro. L'ordinanza di rimessione, poi, appare carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione (in riferimento alle nuove "ragioni" che sussisterebbero per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui alla sentenza n. 23/1991). Infine, la questione difetta della formulazione di un petitum preciso e specifico (restando indeterminato se il rimettente chieda alla Corte di eliminare in radice la previsione del diritto dell' ex coniuge alla quota del t.f.r. o, piuttosto, una pronuncia che tenda ad attribuire al giudice del merito il potere di valutare le circostanze rilevanti nel caso di specie).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost.

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  • Ordinanza n. 463/2002

    Questione inammissibile
    19 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui prevede – secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente" – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. Atteso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l'emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono – sul parametro degli articoli 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione – le enunciate censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore. – Sulla indeterminatezza della durata della separazione personale e sulla sua reversibilità, citate la sentenza n. 23/1991 e l'ordinanza n. 491/2000. – Sulla protezione al coniuge economicamente più debole dopo lo scioglimento del matrimonio, citata la sentenza n. 23/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 38 cost.

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  • Ordinanza n. 237/2001

    Questione infondata
    6 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non consente che il coniuge titolare di assegno divorzile, possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione. Infatti, da un lato, le concrete modalità di attribuzione della provvidenza economica non sono coperte dalla garanzia costituzionale e rappresentano una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; e dall'altro, il giudice rimettente, non sussistendo allo stato un diritto vivente in argomento, ben avrebbe potuto fornire una lettura diversa della norma impugnata. - Sulla 'ratiò della legge n. 74 del 1987, v. sentenza, richiamata n. 23/1991. M. F.

    Art. 3 cost. · Art. 16 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art16 · fonte su Normattiva