L'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e' attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. 4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'. 5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23851/2025

    25 agosto 2025
    • FAMIGLIA
    • MATRIMONIO

    Il coniuge superstite e quello divorziato hanno diritto alla percezione della rispettiva quota della pensione di reversibilità - a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato - nei soli confronti dell'ente previdenziale erogatore, con la conseguenza 327 <!-- pag. 328 --> che a esclusivo carico di quest'ultimo devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, anche laddove il coniuge superstite abbia medio tempore percepito per intero il trattamento previdenziale, ferma restando la possibilità per l'ente erogatore di recuperare da quest'ultimo le somme versategli in eccesso, in applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

    Art. 13 · Art. 9 divorzio · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 491/2000

    Questione infondata
    14 novembre 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, censurato nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità, spettanti al coniuge divorziato o superstite, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza 'more uxoriò precedente la celebrazione del secondo matrimonio. Infatti, non può certo ritenersi manifestamente irragionevole, l'aver accomunato convivenza coniugale e stato di separazione - costituendo quest'ultima, in conformità alla sua natura ed alle sue origini storiche, una semplice fase del rapporto coniugale - mentre rimane punto fermo di tutta la giurisprudenza costituzionale la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo. Del resto, gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente più debole, possono e debbono essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti criteri concorrenti, quale, 'in primis', quello dello stato di bisogno degli aventi titolo alla pensione di reversibilità. - V., sulla diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, 'ex plurimis', la sentenza n. 127/1997; v. anche, sui criteri di ripartizione della pensione di riversibilità, la sentenza n. 419/1999. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 419/1999

    Questione infondata
    4 novembre 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 9, comma 3, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), il quale prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di riversibilità, è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970. Infatti, premesso che il rimettente ritiene che la norma in oggetto imponga di effettuare la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono in detta ripartizione; la disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione - che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimità sia di larga parte della dottrina - la quale consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale. Alla stregua di tale interpretazione, il giudice deve certamente <<tenere conto>> dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, <<ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico>>. L'interpretazione data nell'ordinanza di rimessione non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale relativamente ad una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di riversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore. - Riguardo alla funzione solidaristica della pensione di riversibilità, v., tra le molte, S. nn. 70/1999 e 18/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 divorzio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 87/1995

    Questione infondata
    17 marzo 1995

    Non è irragionevole che, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, e successive modifiche, la condizione della titolarità dell'assegno di divorzio, agli effetti del diritto del coniuge divorziato superstite alla pensione di riversibilità, possa ritenersi assolta solo se l'assegno sia stato attribuito giudizialmente, ai sensi dell'art. 5, e non, invece, se sia stato attribuito convenzionalmente. L'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è infatti surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, e non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano (nella specie nei rapporti con l'INPS, terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi) la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno. Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - Sulla legittimità della condizione, agli effetti del riconoscimento del diritto del coniuge divorziato superstite, della titolarità dell'assegno, v. S. n. 777/1988. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 2 divorzio

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art13 · fonte su Normattiva