Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e' aggiunto il comma seguente: "Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di eta' e' di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, gia' appartenenti allo stesso ruolo".

Testo vigente dal 26 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;739~art1 · fonte su Normattiva