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La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilita' che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale. Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilita' nelle societa' previste dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile. Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che le costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio. La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile in ogni caso il quarto comma dell'art. 9. Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di societa' od enti o di incapaci, ovvero ai sensi del secondo comma del presente articolo, dichiarazioni non corrispondenti a verita', fatta eccezione per le persone preposte alla contabilita' e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicita' delle dichiarazioni da loro sottoscritte.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
