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Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le societa' e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le societa' e gli istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonche' tutti gli elementi, i dati e le informazioni in loro possesso. Gli enti che hanno potere di imposizione sono tenuti a corrispondere, per quel che riguarda informazioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi, solo a specifiche richieste dei capi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica ne' agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti ed aziende di credito e alle societa' finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle societa' ed agli istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, ne' agli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi. In caso di rifiuto, si applicano le penalita' previste dalle leggi vigenti.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
