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Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto o cancellato.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
