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Le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facolta' di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio. La stessa facolta' e' concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si e' verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali e' consentita la detrazione. Per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art25 · fonte del testo