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Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalita', in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalita' e' l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
