Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalita', in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalita' e' l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art28 · fonte del testo