Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

L'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla imposta complementare, qualora il loro ammontare complessivo diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente che non raggiunga le lire 40 mila. Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo dell'indennita', diminuita di una quota esente di lire 40 mila per ogni anno di servizio prestato".

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art30 · fonte del testo