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Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e' punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, ferme restando le norme di cui al secondo comma dell'art. 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. L'ammenda e' raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera le lire sei milioni, si applica altresi' l'arresto sino a sei mesi. La condanna importa la pubblicazione della sentenza. Per la cognizione dei reati previsti e puniti nel presente articolo si applica l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le disposizioni precedenti si applicano senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per i casi di mancata o infedele dichiarazione, in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio, dalle norme vigenti per le singole imposte. Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art34 · fonte del testo