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E' punito con la multa da lire quindici mila ad un milione l'amministratore e il componente degli organi di controllo di societa' od enti tassabili in base a bilancio che non denuncia nella relazione annuale, se e' tenuto a farla o a sottoscriverla o altrimenti nella dichiarazione dei redditi, la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte. La pena e' dell'ammenda da 10 mila a un milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni alle norme sulla tenuta delle scritture contabili.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art37 · fonte del testo