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Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definita con la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, prima che sia intervenuta alcuna decisione degli organi del contenzioso tributario, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'Ufficio, si osservano le seguenti disposizioni:
- 1)la soprattassa per infedele dichiarazione e' ridotta ad un sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione;
- 2)la soprattassa per omessa dichiarazione e' ridotta al sesto dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Nel caso previsto al terzo comma dell'art. 15 del regio decreto 17 settembre 1931, numero 1608, la soprattassa e' ridotta al decimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;
- 3)qualora la dichiarazione sia stata presentata con un ritardo non superiore ad un mese, la soprattassa e' ridotta ad un dodicesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Ove si tratti delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 17 settembre 1931, numero 1608, la soprattassa e' ridotta ad un ventesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;
- 4)le pene pecuniarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto, e alla multa e' sostituita l'ammenda. La presente disposizione non si applica per le pene pecuniarie previste nell'art. 35. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
