Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Le aziende e istituti di credito e le societa' finanziarie o fiduciarie, che rilasciano le attestazioni previste dall'art. 13 in termini non rispondenti al vero, oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta, scritta del contribuente, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Nei casi gravi la pena puo' essere aumentata fino a 5 milioni. I dirigenti, funzionari, impiegati che firmano in rappresentanza e per conto della azienda o dell'istituto di credito o della societa' finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono, indipendentemente dalla azione penale, se siano punibili ai sensi del n. 4) dell'art. 35, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000. Le pene pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro. In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la societa' finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravita', del provvedimento indicato nell'art. 66 dello stesso decreto-legge. Per i provvedimenti di cui al presente articolo, si applicano le norme contenute nel titolo VII, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
