Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

I segretari generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5000 per ogni iscritto o per ogni ditta nei cui riguardi non effettuino la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'art. 15 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art45 · fonte del testo