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I segretari generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5000 per ogni iscritto o per ogni ditta nei cui riguardi non effettuino la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'art. 15 della presente legge.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
