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L'imposta sui fabbricati e' in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art47 · fonte del testo