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L'imposta sui fabbricati e' in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
