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Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare. Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni. Il Ministro per le finanze dispone altresi' la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art48 · fonte del testo