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Gli ultimi due commi dell'art. 34 del regio decreto - legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono cosi' sostituiti: "Alle persone indicate nel comma precedente, ancorche' siano iscritte negli albi professionali, e' vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione dal rapporto di impiego presso l'Amministrazione finanziaria di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio. "Il termine e' ridotto ad un anno se il rapporto d'impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercito' le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attivita'". "Per ogni violazione della norma prevista dal presente articolo si applica la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta l'esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in aggiunta al periodo stabilito dai commi precedenti".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
