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La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le ((imposte indirette)) e per le imposte dirette sugli affari e' comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorche' egli non abbia fatto domanda di audizione personale. La comunicazione e' effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale. Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, e' pubblicata solo quando ne e' inviata copia all'ufficio.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 2 febbraio 1956. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte tolto: dirette aggiunto: indirette e per le imposte dirette sugli affari e' comunicata al contribuente almeno venti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art50 · fonte del testo