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L'art. 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e' sostituito dal seguente: "La mancata presentazione del contribuente a cui e' stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilita' del contribuente a presentarsi e' rimesso al potere discrezionale della Commissione".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
