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La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 45 del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' se non si provvede alla nomina dei liquidatori.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art52 · fonte del testo