Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 124 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli affittuari di fondi rustici, ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per quanto concerne i cespiti ricavati dall'impresa agraria, che rientrano nell'esercizio normale ed ordinario dell'agricoltura, possono anche assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione unica annuale, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, indicando nella stessa il reddito commisurato al reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti annualmente, con decreto Ministeriale, ai fini dall'imposta complementare. Al reddito cosi' indicato si applicano i criteri di detrazione previsti dall'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. Sono abrogati l'art. 9 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e l'art. 5 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art54 · fonte del testo