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Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a decorrere dall'esercizio sociale che ha inizio Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contribuenti che chiedano di essere tassati in base alle risultanze delle scritture contabili, le medesime disposizioni si applicano dal 1° gennaio 1957.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art57 · fonte del testo