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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco degli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
