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Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25. E' altresi' autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
