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L'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'art. 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati. L'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
