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Se le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili non hanno tenuto, ovvero si sono rifiutati di esibire le scritture obbligatorie secondo il Codice civile, le leggi speciali e la presente legge, l'Ufficio procede all'accertamento determinando il reddito imponibile in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica della impresa. Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale, redatto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per la constatazione della mancanza o del rifiuto di esibizione delle scritture. Nel caso previsto dal comma precedente, ferme restando le conseguenze stabilite dal citato art. 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, il contribuente che si oppone all'accertamento deve dare la prova della inesistenza in tutto o in parte dal reddito accertato. Le Commissioni di merito possono annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e possono ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede che gli sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'Ufficio. In ogni caso ne' il contribuente puo' addurre prove presuntive, ne' le Commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento di ufficio. Quando l'Ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, che le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realta', che sono iscritte spese o perdite inesistenti, che sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrate, o che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'Ufficio ha facolta' di correggere ed integrare, secondo il suo apprezzamento con l'accertamento motivato le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero. In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'Ufficio deve essere fornita dal contribuente. Quando i fatti indicati nel comma precedente sono cosi' gravi o ripetuti da far ritenere inattendibili i libri e le scritture contabili, l'Ufficio accerta il reddito con le modalita' previste dal primo comma del presente articolo, avvalendosi anche di quegli elementi che emergono dalle scritture e che ritiene veritieri, e si applicano le norme di cui al secondo comma. L'Ufficio deve menzionare nell'accertamento i motivi per i quali ritiene si renda applicabile il presente comma. Quando nel corso del giudizio di merito dinanzi alla Commissione di primo grado emergono elementi per cui la Commissione ritenga applicabile il terzo o quarto comma del presente articolo, questa provvede secondo le norme dell'art. 5. Nelle ipotesi previste dal primo e quarto comma del presente articolo l'accertamento non puo' essere definito con la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art9 · fonte del testo