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Agli assistenti del Corpo del genio civile incaricati della sorveglianza continuativa dei lavori che si svolgono fuori dell'abituale residenza di servizio e' concessa, per ogni giorno lavorativo, un'indennita', pari ad un sesto di quella prevista dalla tabella C allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennita', supplementare prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291. Detta indennita', non cumulabile col trattamento di missione e non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, non spetta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Testo in vigore dal 3 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-12;1021~art1 · fonte del testo