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Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 - comma primo, n. 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e' valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali. La presente legge e' operativa dall'anno scolastico 1962-63
Testo in vigore dal 23 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
