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Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalita' previste dall'art. 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
