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I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160 sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme, stabilite nella predetta legge per gli insegnanti supplenti.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1728~art3 · fonte del testo