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Il trasferimento come sopra delle gestioni avverra' in base a situazioni dei conti e verbale di consegna da trasmettersi al Ministero del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti, restando a carico degli organismi statali subentranti la formazione dei rendiconti finali previsti dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 3.
Testo in vigore dal 31 marzo 1959 al 22 dicembre 2008
