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[1]Alle Gestioni di cui al precedente art. 1 si applicano, in quanto possibile, le norme di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 marzo 1959

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - TAMBRONI - ANGELINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 31 marzo 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;100~art4 · fonte del testo